Le clausole vessatorie di TIM spingono AGCOM ad avviare una consultazione pubblica

Massimo Maiorano
Massimo Maiorano
Le clausole vessatorie di TIM spingono AGCOM ad avviare una consultazione pubblica

AGCOM ha da qualche ora aperto la consultazione pubblica CV146 Telecom – Modifiche clausole contrattuali, in merito alle clausole relative alle modifiche contrattuali che Telecom Italia S.p.A. si riserva di effettuare unilateralmente in fase di esecuzione del contratto nel rispetto dei diritti informativi e di recesso dei consumatori, previsti dall’art. 70 c.4 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003), con riferimento ai moduli contrattuali di telefonia fissa e mobile sia nella versione in uso sino al 30 giugno 2016, sia in quella attualmente utilizzata.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione (4 agosto) gli interessati potranno prendere parte alla consultazione fornendo i propri contributi, che saranno solo acquisiti e non pubblicati, per e-mail all'indirizzo dedicato CV146@agcm.it. AGCOM invita inoltre a fornire contestualmente una versione non confidenziale dei contributi resi, qualora sussistano elementi di riservatezza.

Chi potrà partecipare alla consultazione? Ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie, possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore; a questi, potranno unirsi le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo.

Le clausole descritte, in sé, e/o nel contesto dell’intero testo delle Condizioni generali, appaiono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera m), del Codice del Consumo in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati sembrano permanere anche sulla base della lettura e dell’interpretazione delle clausole alla luce del contesto complessivo dell’intero contratto per adesione in cui sono inserite.

Via: Mondo3
Fonte: AGCM